Quote:
Originariamente inviata da aspes
(una italianata)
|
La motivazione giuridica è che la vendita (ossia, trasferimento del diritto di proprietà) e la pubblicità della stessa nel registro pubblico (PRA) sono due momenti diversi e non collegati fra loro.
Non esiste una forma minima richiesta per la vendita di un bene mobile registrato, è sufficiente un accordo orale. Quindi, nel momento in cui tale accordo viene raggiunto la proprietà passa da una persona all'altra.
La forma scritta è necessaria per la trascrizione del passaggio di titolarità nel PRA, cioè per rendere opponibile la vendita ai terzi. Semplificando, per far si che le multe le paghi il nuovo proprietario.