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E' valida la contravvenzione con l'autovelox anche senza contestazione immediata se l'apparecchio consente la verifica dell'infrazione solo dopo il transito del veicolo. A stabilirlo è stata la Cassazione che ha di fatto riabilitato i vecchi autovelox visto che le nuove strumentazioni consentono di rilevare l'infrazione prima del passaggio dell'autoveicolo, con un puntamento laser a distanza, consentendo, quindi, la contestazione immediata al presunto trasgressore.
La prima sezione civile della Corte di Cassazione ha accolto, infatti, il ricorso del Comando di polizia municipale di Orsogna (Chieti) contro una sentenza del giudice di pace in materia di autovelox. La Corte ha stabilito la validità del verbale di accertamento, anche nell'impossibilità della contestazione immediata da parte del vigile accertatore, se l'autovelox in uso consente la verifica dell'infrazione solo dopo il transito del veicolo, e non prima.
Si tratta di un importante precedente, in contrasto con la giurisprudenza degli uffici del Giudice di pace, tendenzialmente favorevole all'accoglimento dei ricorsi degli automobilisti. Il Comune di Orsogna è stato patrocinato in Cassazione dallo Studio legale degli avvocati Domenico e Pierluigi Maria Tenaglia di Orsogna.
Nella fattispecie, il giudice di pace - su ricorso di un cittadino - aveva annullato il verbale di accertamento con il quale l'attuale polizia municipale dell'Unione dei Comuni della Marrucina aveva contestato nel 2001 un'infrazione per il superamento del limite di velocità nel centro abitato di Orsogna.
Secondo la Suprema Corte, in base all'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, "deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l'apparecchiatura consenta la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato".
Ne deriva che, ove l'apparecchiatura non consenta la determinazione dell'illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell'Amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale. La sentenza del Giudice di pace avrebbe, al contrario, censurato l'organizzazione del servizio di vigilanza da parte della polizia municipale.
La Cassazione ha deciso nel merito il ricorso, stabilendo la legittimità della sanzione amministrativa, rigettando l'opposizione a suo tempo presentata al giudice di pace, con la condanna alle spese di giudizio dell'opponente che, a fronte dell'importo iniziale di 130 euro della contravvenzione, dovrà pagare complessivamente circa 570 euro.