Quote:
Originariamente inviata da L'Emarginato
...a nessuno viene in mente che si potrebbe applicare anche il codice penale? 
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Eccoti la risposta:
Il comma 14 dell'art. 100 del CDS, stabilisce che chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
Se la targa è illeggibile o ha perso le caratteristiche rifrangenti ne consegue il fermo amministrativo del veicolo a seguito del ritiro della targa.