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Originariamente inviata da ennebigi
Mi sembra strano che si notifichi una raccomandata solo consegnandola all'ufficio postale......... allora la firma per notifica non serve a un tubo............
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In questo caso la notifica di un atto pubblico (quale è il verbale di contestazione) ha due termini distinti per l'organo notificatore e il destinatario.
Per chi emette la notifica, i termini restano determinati dal momento in cui l'atto viene consegnato alle Poste Italiane, poiché successivamente a questo momento i tempi tecnici necessari per far pervenire l'atto al destinatario non sono più nella potestà dell'organo accertatore, il quale, quindi, non può essere considerato responsabile di eventuali ritardi, addebitabili esclusivamente al servizio postale.
Per chi riceve la notifica, invece, è ovvio che i termini entro i quali egli può impugnarla decorrono dal momento in cui la notifica giunge effettivamente a destinazione, e non prima.
Riguardo i famosi 150 giorni (adesso sono 90), purtroppo, l'equivoco nasce dal fatto che il Codice della Strada, nello stesso articolo 201, comma 1, dice delle cose sostanzialmente contradditorie. Infatti:
Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.
... (omissis) ...
Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Vediamo dunque che la frase
"novanta giorni dall'accertamento" significa in maniera estremamente chiara che i suddetti 90 giorni decorrono dal momento dell'accertamento, ovvero dal momento in cui l'agente verbalizzante ha constatato l'infrazione.
Mentre invece, la frase
"dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione" dice una cosa ben diversa, ovvero non tiene computo, ai fini del calcolo dei 90 giorni, del periodo intercorrente fra il momento in cui la violazione è stata accertata e il momento in cui il nominativo dell'intestatario del veicolo è stato ricavato attraverso le procedure di ricerca fatte negli archivi della pubblica amministrazione (e questi tempi burocratici potrebbero assommare a giorni o anche a settimane).
Insomma, è un casino.