credevo fossero 150 gg... grazie di avermi messo la pulce nella recchia
La Legge 120 del 29 luglio 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010 ed entrata in vigore il 13 agosto 2010, ha introdotto rilevanti novità al Codice della strada.
Una di queste riguarda i termini di notifica dei verbali di contravvenzioni. In pratica qualora la violazione non possa
essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione (in precedenza il termine era di 150 gg.).
Ai 90 giorni se ne aggiungono altri 60 nel caso in cui il trasgressore non sia stato subito identificato (l’esempio classico è quello dell’auto presa a noleggio).
Il termine massimo per la notifica del verbale è invece di 100 giorni nel caso in cui la multa sia stata direttamente contestata al trasgressore.
Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dall’accertamento.
Nei casi in cui si dovessero superare i termini prescritti, il trasgressore può presentare ricorso e chiedere l’annullamento del verbale, direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure all’ufficio o al comando che ha elevato la multa (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.). Il ricorso va inoltrato entro 60 giorni dalla notifica utilizzando questo fac simile.
Ricordiamo, infine, che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
__________________
Ducati MTS 1200 Touring S - KTM 690 enduro R - KTM 530 '09
|