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Originariamente inviata da andrew1
Questi accertamenti tecnici, che sono di tipo "non ripetibile", dovrebbero seguire la prassi prevista dall'art. 360 del CP, che prevede la notifica alla controparte della giornata in cui si svolge (fermo restando che molte cose sono inconfutabili)......?????
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L'art. 360 di cui parli è del Codice di Procedura Penale (c.p.p.) ed in quanto è relativo alla verifica della responsabilità penale svolta dal Consulente Tecnico del Pubblico Ministero.
Sotto il profilo civilistico le assicurazioni possono addurre tutte le motivazioni per cercare di non pagare...anzi di rivalersi sull'assicurato. In tutti i casi va dimostrato che il pezzo non omologato abbia inciso o sia stata la causa dell'incidente, salvo clausole assicurative che escludono comunque il risarcimento.