il codice della strada all’art. 170 (rubricato “Trasporto di persone e di oggetti su veicoli a motore a due ruote”) stabilisce: “Sui veicoli di cui al comma 1 (motocicli e ciclomotori, ndr) è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri. Entro i predetti limiti è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.”
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