X teista e camperistiti tutti
Art. 148 comma 5
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
In altre parole uno può anche andare piano, ma togliersi dai maroni sempre e ovunque possibilie è un obbligo, non una cortesia.
E se il mezzo non è adatto ad una strada di montagna, sarebbe meglio che andasse al mare.
PS: vale anche per i baulettati alpini contemplativi.