cmq per rimanere all'oggetto iniziale della discussione come al solito in italia succede di tutto e la Cassazione decide in barba alle norme infatti l'art. 186 comma 7 e comma 2 prevede espressamente per chi si rifiuta di sottoporsi ad accertamento sul tasso alcolimetrico la sanzione prevista per l'ipotesi pił grave quindi superiore al tasso di 1,50 gl con tanto di sanzione accessoria di confisca del veicolo (nel caso il trasgressore sia anche proprietario) Alla luce della norma la decisione sembra assolutamente "sospetta". Consiglio: non rifiutarsi di sottoporsi all'accertamento a meno di non avere "santi in paradiso"
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