Sul primo motivo di opposizione, è pacifico – come riconosciuto nella sentenza che si commenta – che la “omessa contestazione immediata della violazione, persino quando essa è possibile, non invalida la successiva ordinanza-ingiunzione, sempre che si sia proceduto alla notifica degli estremi della violazione nel prescritto termine di novanta giorni (Cass. 13 ottobre 1992, n. 11176) e
d il termine di novanta giorni dall’"accertamento", previsto dall’art. 14 l. 24 novembre 1981, n. 689 per la notificazione degli estremi della violazione, inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta - o si sarebbe dovuto compiere anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie - la attività amministrativa intesa a verificare l’esistenza della infrazione, atteso che l’accertamento presuppone il completamento, da parte dell’autorità amministrativa competente, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell’infrazione medesima. (Cass. 20 dicembre 1993, n. 12610; Cass. 17 marzo 1995, n. 3093; Cass. 15 luglio 1996, n. 6408; Cass. 27 febbraio 1996, n. 1502, in riferimento alla segnalazione da parte di ispettori dell’INPS all’Ispettorato del lavoro, competente in materia, di violazione relativa alla disciplina del collocamento)”. (Cass. Civ., sez. I, 2.7.1997, n. 5904).
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