Per mandare il mezzo "fuori omologazione" (come dice Hammer) bisogna che sia contestato l'art. 78
Violazione Art. 78 Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
La questione è controversa.
c'è chi ritiene che l'
art 78 si riferisca alle "modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali" o al caso che "sia stato sostituito o modificato il telaio" , ovvero a quelle "modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione".
chi sostiene questa tesi eccepisce che la sostituzione delle lampade non sia riconducibile a tale fattispecie , non essendo indicate nel certificato di omologazione o nel libretto di circolazione specifiche costruttive o funzionali tali da richiedere la riomologazione del veicolo.
Nel caso si sia sorpresi alla guida di un veicolo dotato di fari con lampade allo Xeno senza rispettare le prescrizioni e le specifiche tecniche previste per l'utilizzo delle stesse (regolazione dell'altezza del fascio luminoso in funzione del carico, impianto "lavavetro" ecc), si ritiene possa essere opposto l'
art 72 laddove recita:
comma 1.
I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
comma 6.
Il Ministro delle infrastrutture dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
Nel caso si sia fermati con contestazione dell'art. 78 , sarà possibile fare ricorso per ottenere l'applicazione dell'art. 72
La differenza non è irrilevante.
Con l'art 78 la pena è :
comma 3.
.... è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398,00 a euro 1.596,00.
comma 4.
Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Con l'art. 72 la pena è :
comma 13.
... è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00.
ATTENZIONE
L'accoglimento del ricorso è a discrezione del Giudice di Pace che potrebbe optare per l'interpretazione più ampia del comma 1 dell'art 78
comma 1.
.... quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali,
ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72 ...........
In tal caso la sostituzione dei fanali con lampade allo xeno ( ed in teoria anche la sostituzione del clacson o di specchietti retrovisori)
Art. 72
comma 1.
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
viene equiparata alla sostituzione del telaio con uno di altra moto, o di cerchi di misura diversa da quelli indicati nella carta di circolazione...