e a complicare le cose l'art 170 comma 5 dice:
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Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente
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ora il legalese non lo conosco, ma la frase può esser interpretata in due modi:
è vietato trasportare oggetti non solidamente assicurati E che non sporgano più di 50cm,
oppure, è vietato trasportare oggetti non solidamente assicurati oppure che non sporgano più di 50cm
la differenza è importante... perchè nella seconda interpretazione si prenderebbe il limite di larghezza max di un motoveicolo che è 2 metri, (figurando i bauletti come oggetti solidamente assicurati), con la prima invece il limite è sempre 1 metro totale E devono esser assicurati (e ci mancherebbe)...
qualche avvocato da queste parti ?