Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 18-01-2012, 11:00   #138
Paolo_yamanero
Mukkista doc
 
L'avatar di Paolo_yamanero
 
Registrato dal: 23 Jan 2011
ubicazione: Salerno
Messaggi: 1.534
predefinito

Codice della Strada - Titolo V - Norme di comportamento

In particolare art. 151:
----------------
Art. 151.
Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
CUT
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;
p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli; (1)
p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli; (2)
CUT

----------------
Nel nostro caso stiamo parlando del dispositivo p-bis
introdotto con il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 51
In particolate Art. 3, comma 5 lettera c

Nell'art. 153 del Codice della Strada - Titolo V - Norme di comportamento
al comma 9 si specifica:
-----------------
Art. 153.
Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
9. È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151

------------------
Le strisce retroriflettenti sono indicate nell'art. 151, quindi "non" sono vietate.

La Circolare - decreto ministeriale 27 dicembre 2004 identifica i veicoli soggetti all’obbligo di installazione degli evidenziatori (strisce) retroriflettenti:

----------------
Articolo 1: veicoli soggetti all’obbligo di installazione degli evidenziatori (strisce) retroriflettenti.

Rientrano nel campo di applicazione i veicoli per trasporto di cose, compresi quelli classificati per uso speciale o per trasporti specifici, la cui massa complessiva a pieno carico supera le 3.5 t. Si tratta pertanto dei veicoli appartenenti alle categorie internazionali N2, N3, O3 e O4.

----------------
a puro titolo di esempio, le seguenti:
- veicoli muniti di carrozzeria per il trasporto di veicoli;
- veicoli adibiti al trasporto di container e/o casse mobili;
- veicoli eccezionali;
- veicoli per il trasporto di calcestruzzo in betoniera.

ed infine specifica:

Per quanto concerne i colori ammessi, si potrà utilizzare il colore bianco o giallo per evidenziatori applicati lateralmente ed il giallo o il rosso per quelli applicati posteriormente.

Si veda anche DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2007, n. 14

Da quanto letto si evidenzia un obbligo (peraltro soggetto a proroghe nella sua applicazione) per determinate categorie di veicoli di adottare strisce retroriflettenti bianche o gialle lateralmente e gialle o rosse posteriormente.

Nulla vieta ad altri veicoli la posibilità di adottare strisce retroriflettenti già ritenute "utili" dal codice della strada.
Nel momento che "non è vietato" applicarle, diventa "permesso" farlo.

Ma se nel caso dei veicoli identificati dall'Art. 1 del decreto ministeriale 27 dicembre 2004 "è ammesso" l'uso di determinati colori, per analogia, ma solo per analogia, si potrebbe supporre che gli stessi colori siano da utilizzare anche da altri veicoli, ma la norma non lo esplicita, nè esiste un divieto espresso riferito all'utilizzo di altri colori per veicoli diversi da quelli individuati dalla norma ministeriale.

Pertanto, striscia bianca sulle valigie, lateralmente ( qui nulla quaestio) , ma anche posteriormente, e, in caso di contestazione , richiesta della norma specifica che vieti quel colore.

__________________
Paolo_Yamanero (Salerno)
BMW r1250GS
Ex : BMW r1200GSlc Multistrada 950 Crosstourer 1200
Paolo_yamanero non è in linea   Rispondi quotando