Sono "costretto" a dar ragione a papipapi

.......l'art.170 c.5 del C.d.S. recita...............vabbè, eccolo qua:
Art. 170.
Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote
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5. Sui veicoli di cui al comma 1 (motocicli e ciclomotori) è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
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La conferma di quanto sopra si poteva leggere su "Motociclismo" di AGOSTO a pag. 8 - intervista al Comm.Agg Massimo Cuzzoni dalla Polizia Locale di Milano-
Speriamo che nessuno viaggi con il mertro a portata di mano..........
