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Vecchio 28-06-2011, 23:20   #18
zergio
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art. 186 comma 2 bis

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ( con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo)
ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222. (11)


a queste pene si devono aggiungere la querela che il dannaggiato fa al conducente che sesso sfocia in una condanna.


torelik auguri il male alla gente e non nti rendi conto che un prorposta del genere fa leva solo sull'ignoranza della gente.

le leggi ci sono.
sono aspre e prevedono finanche la confisca del veicolo.
quelli che non sono spaventati dalle norme già in vigore pensi che li possa spaventare (effetto deterrrenza) l'inasprimento legato ad un evento su cui solo il fato incide?

una norma che punisce diversamente l'esito di una condotta già di per se illegale in questo caso è un controsenso giuridico perchè non c'è un nesso diretto tra concentrazione di alcol nel sangue e entità delle lesioni provocate.
e non puoi sapere che lesioni provocherai in caso d'incidente.

cerco di spiegarmi.
il furto è appropriarsi di una cosa altrui.
ovvio che il proprietario si oppone al furto.
in quel caso il ladro ha la facolta di desitere (furto tentato) o usare violenza (rapina) per approrpiarsi del bene .
la legge usa più rigore perchè consapevolemente il ladro "ha deciso di commettere un altro reato".

(per favore non ricominciate con il praterintenzionale che non centra niente ed un caso isolato)

nel caso dell'inicidente le condizioni psicofisiche e la condotta tenuta dall'ubriaco sono completamente scollegate coll'esito delle lesioni.

Tra l'altro al punto 4 scrivono
Da revoca temporanea a "ergastolo della patente".

la revoca è un provvedimento definitivo di ritiro della patente ma non impedisce al soggetto di riprendere la patente previa il suepramento di nuovi esami cioè teoria pratica e test di idoneità psicofisica.

quanti ce ne saranno di ubriaconi cronici che si riprendono la patente e la commissione medica glie la ridà?

insomma io so per la pena di morte ma non per le cazzate.
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