Art. 53.
Motoveicoli
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
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Art. 170.
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscono o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore.
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Questi i due articoli in questione, più precisamente nell'art. 170 le parole:
che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri
La sagoma si riferisce alle misure riportate nel libretto, alle quali sommare i famosi 50 cm (per lato). in assenza di questo dato, si riferisce all'asse del veicolo (che comunque "dovrebbe" comprendere la ruota posteriore e lo scarico).
Dovrò interessare qualche amico avvocato