la compagnia non sarebbe obbligata, neanche nel caso che entrambe le polizze siano stipulate con lei.
art. 134:
"4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato."
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K100RS16V 1992, K1 1991, ̶X̶̶̶L̶̶̶6̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶L̶̶̶M̶̶̶ ̶1̶9̶8̶7̶.
MP pieni.... mandate email!
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