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Originariamente inviata da nicola66
interruzione di pubblico servizio
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A dire il vero non ci vedo nulla di penalmente rilevante. Il reato è perseguibile quando effettivamente si verifica (salvo il "tentativo", ove previsto dalla legge), e se nella situazione descritta non vi era alcun veicolo di pubblica utilità realmente bloccato, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 340 c.pen., poiché non vi è né effettiva interruzione (mancato funzionamento) né turbamento (irregolare funzionamento) del pubblico servizio. Manca peraltro anche il presupposto del dolo generico, indimostrabile nella fattispecie e necessario presupposto anche per perseguire eventualmente il tentativo.
Trovo invece corretto - in linea di principio - il comportamento dell'ausiliario della sosta, nell'individuazione di una semplice violazione di carattere amministrativo degli artt. 157 e/o 158 del codice della strada.