Quote:
Originariamente inviata da romargi
L'art 100 ai commi 12e 15 recita:
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842,00 a euro 7.369,00.
15. ...Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo...
|
Per iniziare non esiste il comma 15 ma art 100 comma 12 per quello che dici tu...
Questa violazione ricorre SOLO quando si circola con una targa non propria, ossia appartenente ad altro veicolo, o con una contraffazione, ossia una riproduzione che imita in tutto e o in parte i dati di immatricolazione di altro veicolo.
La sanzione va da 1842,00 a 7369,00 visto però che il pagamento in misura ridotta per questa violazione non è previsto non si paga il minimo editattale cioè 1842,00 ma l'importo viene deciso dal prefetto e quindi potrebbe anche essere 7369,00 euro.
Come sanzione accessoria è previsto il fermo del veicolo per 3 mesi.
Si ha reiterazione se si compie la stessa violazione nell'arco di 5 anni, ovviamente fa riferimento chi compie la violazione e non il veicolo.
In caso di reiterazione è prevista la confisca del veicolo.