Quote:
Originariamente inviata da belinassu
testualmente dal verbale:
...
|
Quindi, la solita frase di rito che dice tutto e niente e che un giudice di pace potrebbe interpretare nel senso che gli parrebbe più opportuno.
Infatti il
posizionamento della segnaletica di presegnalazione è elemento oggettivo, non soggetto alla discriminante della valutazione sensoriale del pubblico ufficiale e di conseguenza rientrante a pieno titolo nel contesto di fede privilegiata: ci si può opporre giuridicamente solo con querela di falso.
Però l'affermazione che il posizionamento della segnaletica è tale da soddisfare i requisiti di visibilità della stessa e di tutela della sicurezza della circolazione stradale non è elemento oggettivo bensì un mero
giudizio valutativo da parte del pubblico ufficiale, avverso il quale è possibile opporre prove documentali o testimoniali senza che vi sia alcun bisogno di mettere in discussione la fede privilegiata tramite querela di falso.
Questo indirizzo giurisprudenziale è ribadito dalla Cassazione, vds. sentenza n. 17106 del 3 dicembre 2002.
Nulla toglie, dunque, che un giudice di pace possa considerare valide le testimonianze di chi afferma di non aver visto il segnale di presegnalazione, e che possa quindi annullare il verbale motivando la sentenza con la constatazione che la segnaletica non rispettava i prescritti obblighi di visibilità.
In tal caso i solerti gabellieri lo prenderebbero in saccoccia.
Ma c'è un giudice a Berlino?