Quote:
Originariamente inviata da cidi
5-ter. Fuori dei casi di cui all’articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando:
a) è necessario per l’assolvimento di un compito previsto dalla legge,
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se ti riferisci al decreto legislativo 255, l'art.5 ter, lo stesso si "dovrebbe" riferire alla esenzione di obbligatorietà di notifica di comunicazione del trattamento dei dati riferito alla finalità e non notifica della sanzione.
Il mio punto è : "il garante permette il mantenimento delle immagini per 24 ore e il sistema per come è stato omologato DEVE eliminare le immagini subito se non rileva l'infrazione......se invece viene controllata se sanzionabile dopo le 24 ore c'è un'evidente conflitto sul trattamento dei dati, non si poteva avere quelle immagini."
faccio un esempio :
se un cittadino privato installa una sistema di registrazione video dotato di tecnologia motion detect, il sistema "potrebbe registrare" una infrazione di scavalcamento della proprietà privata il sabato pomeriggio , difatto una violazione di domicilio. Se però l'immagine viene archiviata per essere visionata (che ne so dopo la riapertura dell'esercizio il lunedì) le immagini non avrebbero dovuto esserci perchè il garante permette il mantenimento per 24 ore......
se il tutor rileva una infrazione il sabato pomeriggio, le immagini dovrebbero essere trattate per una conferma di infrazione entro le 24 ore successive ma ho il sospetto che non sia così.....e per che ne so io la normativa non permette il mantenimento per una "presunta" violazione.
moh non iniziate a infierire....la domanda se la sto facendo è perchè qualcuno mi spieghi e io possa imparare qualcosa.