Hai ragione in questo, dispiace anche a me...
Comunque, come detto prima io non volevo offendere nessuno, e non credo di averlo fatto: io non ti dò del ladro, lo dice il CP.
Io volevo solo chiarire la cosa del moralizzatore che qui dentro mi pare sia usata spesso e volentieri come paravento.
Saluti, Dino
**************************************
La legge 248/2000
Chiunque intenda utilizzare un programma per elaboratore deve procurarsi la necessaria licenza d'uso versando al produttore l'eventuale compenso richiesto. Ciò al fine di corrispondere allo stesso un riconoscimento per le risorse umane, economiche, tecniche e finanziarie che è necessario investire per lo sviluppo dei prodotti. È per questo che la riproduzione e l'utilizzazione del software senza la prescritta licenza costituiscono un illecito punito dalla legge.
Con l'entrata in vigore il 19 settembre 2000 della legge 248/2000, l'Italia, al pari di altri Paesi e nel rispetto di alcuni accordi internazionali, si è dotata di una normativa più moderna ed efficace volta a tutelare le opere dell'ingegno.
In particolare, la tutela giuridica accordata ai programmi per elaboratore è stata notevolmente rafforzata rispetto al passato.
Quando si commette un reato?
"Chiunque abusivamente duplica per trarne profitto programmi per elaboratore…" commette un reato!
Ricade in questa ipotesi non solo chi duplica software al fine di rivenderlo ma anche chi lo fa con il semplice scopo di realizzare un risparmio di spesa.
Quali sono le conseguenze?
Le pene previste dalla legge sono la reclusione da sei mesi a tre anni, una multa che va "da lire cinque milioni a lire trenta milioni" e "Ferme le sanzioni penali applicabili …" l'illecita duplicazione di software "…è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera… oggetto della violazione". Questa sanzione si applica per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
__________________
R850R Comfort 2005, R1200R 2008
|