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Vecchio 19-08-2009, 12:06   #29
Brontosauro
Mukkista doc
 
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Ricapitoliamo: non bisogna fare confusione tra confisca giudiziaria e confisca amministrativa:
1 - l'art. 213, comma 2 sexies, C.d.S. stabilisce che è sempre disposta la confisca "amministrativa" di un ciclomotore o un motocilco utilizzato per commettere un reato; poichè la guida in stato di ebrezza (artt. 186 C.d.S.) è un reato, in tali casi il ciclomotore o motociclo sarà sempre sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca da parte della Prefettura;
2 - Con una modifica normativa intervenuta successivamente (e per la precisione nel luglio 2008 D.L. n. 92/08 conv. nella L. n. 125/08) è stato previsto all'art. 186, comma 2 lett. c), C.d.S. che quando il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 grammi per litro, in sede di condanna dovrà essere disposta la confisca giudiziaria del veicolo ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p., salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato, quindi in tali casi il veicolo (di qualsiasi tipo compresi i ciclomotori ed i motocicli), di proprietà del conducente in stato di ebrezza sarà sottoposto a sequestro giudiziario finalizzato alla confisca da parte del giudice in sede di condanna e non amminisrativa perchè la norma penale supera l'applicazione della norma amministrativa.
3- di fatto in pratica ed in parole spicciole se guidi la tua moto in stato di ebrezza oppure se qualcun altro sempre in stato di ebrezza la guida al posto tuo, tu la moto non la rivedi più, solo che in un caso la confisca sarà giudiziaria ed applicata dal giudice in sede di condanna, mentre nell'altro caso la confisca sarà amminstrativa ed applicata dal Prefetto.
Spero di aver risolto tutti i vostri dubbi su questo argomento.
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