Discussione: Incidente
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Vecchio 24-07-2009, 00:19   #13
ZioTitta
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http://www.google.it/search?q=risarc...W1DVXA_en&sa=2

Nel settore dei sinistri da circolazione stradale il problema del cosiddetto limite alla risarcibilità del danno , acquista una particolare rilevanza economica sociale.
I maggiori problemi attengono alla difficoltà di ammettere o meno al risarcimento attraverso la reintegrazione in forma specifica nel caso dell’esecuzione di riparazioni antieconomiche, vale a dire il cui costo sia superiore a quello del veicolo di non nuova costruzione e di non rilevante valore commerciale al momento del danno.
Una sentenza della Cassazione afferma
Posto, che la funzione tipica del risarcimento è di porre il patrimonio del danneggiato nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non si fosse prodotto, qualora la riparazione del pregiudizio subito vada oltre la ricostituzione della situazione anteriore e produca un vantaggio economico al danneggiato, il giudice deve tenerne conto, riducendo la misura del risarcimento (nella specie, è stata affermata la legittimità della decurtazione del 15% delle spese sostenute per la riparazione di un autoveicoLo, per tenere conto delle preesistenti condizioni dello stesso).
Cassazione civile, sez. III, 14 giugno 2001, n. 8062
Se ne deduce che il risarcimento del danno non po’ creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto danno so non si fosse verificato.
Al costo delle riparazioni vanno aggiunte le spese demolizione del relitto, quelle di immatricolazione di una nuova autovettura, salva comunque, la diminuzione del valore presumibile del relitto ( G.P. Torino 10 10. 1997, T Forlì 9.3.1994
Pertanto, il rimborso incontra precisi limiti di congruità di spesa che non dovrebbe eccedere la normalità ovvero superare il costo obiettivo della riparazione e risultare eccessivamente onerosa.
Ecco una sentenza di riferimento a riguardo dell’eccessiva onerosità
Ricorre eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 2058 comma 2 c.c. allorché il sacrificio economico imposto al danneggiante in ordine al risarcimento in forma specifica superi in misura eccessiva, date le circostanze, il valore da corrispondersi in base al criterio per equivalente pecuniario.
Colui che ha subito l'altrui fatto illecito ha facoltà di domandare il risarcimento del danno per equivalente pecuniario ovvero il risarcimento in forma specifica. Il primo rimedio si estrinseca nella valutazione della differenza tra il valore del bene nello stato in cui si sarebbe trovato in assenza del fatto illecito ed il valore del bene leso; il secondo consiste sia nella pretesa che il danneggiante provveda al ripristino della situazione materiale, sia nella domanda di una somma di denaro corrispondente alle spese necessarie per tale ripristino.
La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non darvi ingresso e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.
Cassazione civile, sez. III, 4 marzo 1998, n. 2402

IL COSTO OBIETIVO DELLE RIPARAZIONI
Il riferimento al costo obiettivo delle riparazioni, quale criterio per individuare l’esborso al quale deve essere tenuto il danneggiato può costituire un utile parametro per valutare la congruità dell’esborso,a patto che realizzi un equo bilanciamento delleconfliggenti posizioni delle parti del rapporto, anche nell’ottica del rispetto del generale principio di buona fede: non è infatti possibile imporre al danneggiato un’attività di ricerca dell’officina più economica o quella che pratichi i prezzi superiori alla media della zona.

RISARCIBILITA’ DELL’IVA .
L’Iva deve essere riconosciuta come parte integrante del risarcimento del danno da circolazione stradale solo nel caso di avvenuto esborso, documentato attraverso l’esibizione di fattura in originale, regolarmente quietanziata, e non sulla base delle presentazione di una semplice previsione di spesa ( preventivo)
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Ultima modifica di ZioTitta; 24-07-2009 a 00:22
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