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Vecchio 10-10-2008, 13:26   #34
mauro1709
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Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell’assicurato
La garanzia non è operante se l’Assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la
rivalsa nei confronti dell’Assicurato per il recupero delle somme pagate nei seguenti casi:
  • se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
  • nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo ? anco non vi è una persona
  • abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
  • nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
  • nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
  • per danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’art. 9 bis del Codice della Strada, qualora al conducente siano state applicate in via de? nitiva le sanzioni previste dall’art. 141 comma 9 di detto codice;
  • nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione, se abusivo o vietato;
  • nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
  • nel caso di sinistro di cui si renda responsabile un conducente di autovettura minore di 25 anni, qualora il contraente abbia dichiarato in polizza che il veicolo non viene condotto da minori di 25 anni; in questo caso la Società eserciterà il proprio diritto di rivalsa sino al massimo di Euro 2.500,00;
  • nel caso di sinistro di cui si renda responsabile un conducente di motociclo diverso da quello indicato in polizza, qualora l’assicurazione sia stipulata con la formula di personalizzazione “Guida esclusiva” prevista alla lettera E) punto 1.9 “Forme Tariffarie” delle Condizioni Generali d’Assicurazione; in questo caso la Società eserciterà il proprio diritto di rivalsa ? no al massimo di Euro 2.000,00;
  • per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove uffciali e alle ............... previste nel regolamento particolare di gara;
  • nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’art. 283, comma I lettera d del Codice delle Assicurazioni, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza;
  • all’interno di aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, la Società
eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di
eccezioni previste dalla citata norma.


AH adesso ho capito.....
chissà se anche le altre hanno qualcosa del genere .........
non ci avevo mai fatto caso.....
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Vespa PX125E 1983 (ASI e Targa oro FMI) - R80GS 1989 (FMI) - R1200GS '06 "IL MOTOscafo"- 150.000 km

Ultima modifica di mauro1709; 10-10-2008 a 13:39
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