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Vecchio 22-05-2008, 12:42   #38
Mikey
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Originariamente inviata da Enzofi Visualizza il messaggio
la garanzia legale del concessionario vale solo se la moto è sua. Se è un "conto vendita" di un privato non c'è garanzia, a meno di accordi diversi.

Non è esatto o più correttamente non è cosi semplice.

Gli unici veicoli usati per i quali un venditore professionale non risponde sono quelli in “conto esposizione” ovvero, quelli per i quali il proprietario venditore paga al concessionario un semplice affitto (o utilizza uno spazio in comodato gratuito) che risultano regolarmente protocollati privi di procura a vendere (il mandato prefigura intermediazione ed obbligo di garantire da parte del venditore) e caricati su apposito libro registro. La trattativa di vendita deve svolgersi unicamente tra privato venditore e privato acquirente SENZA ALCUNA INTERMEDIAZIONE, anche finanziaria della concessionaria (o rivenditore professionale).

Diventa allora in tal caso fondamentale individuare il confine tra bene di privato e bene del rivenditore, onde preconfigurare la corretta applicazione delle normative: pare potersi affermare che, preesistendo il REQUISITO FONDAMENTALE che il motociclo sia ancora intestato ad un privato, la trattativa di vendita, anche se si svolge all’interno dei locali di vendita del concessionario, debba tassativamente svolgersi tra privati (il cedente e l’acquirente) senza interessamento del venditore, né in fase decisionale e di trattativa, né in fase di consegna del mezzo, per la quale il venditore dovrà limitarsi a mettere il veicolo fuori dal negozio.

Quindi, appare corretta l’impostazione data ultimamente da qualche rivenditore: questi rifiuta di prendere le moto “in conto vendita” (e quindi facendo poi firmare procura a vendere ed annotando l’operazione sull’apposito registro della questura - ora demandato agli uffici commercio dei Comuni), mentre preferisce istituire un “conto esposizione” nel quale offre uno spazio del proprio negozio dietro corresponsione di corrispettivo per “l’affitto” al privato, esponendo sul veicolo il numero di telefono del venditore ed eventualmente offrendo una serie di servizi aggiuntivi (lavaggio, rimessaggio, pubblicazione foto su Internet o su riviste sempre specificando che si tratta di bene venduto da privato), ma mai facendosi riconoscere un corrispettivo per la vendita più o meno diretta del bene in questione.

Allo stesso modo è da escludersi tassativamente che qualora un motociclo sia ancora intestato al precedente proprietario, ma venga in parte o in toto commercializzato da rivenditore professionale, possa evitarsi una responsabilità in prima persona dell’ente venditore, ritenendosi sufficiente a dimostrare la rivendita professionale anche solo: a)la pubblicità svolta in nome e per conto del concessionario; b)la trattativa verbale tra concessionario e acquirente; c)il versamento, nelle mani del concessionario di somme di danaro anche se imputate al privato intestatario; d)la risultanza contabile da cui si possa evincere che il concessionario aveva scontato il valore o parte di esso del motociclo poi posto in vendita in nome del privato da un precedente acquisto eseguito dal privato stesso nel suo negozio.

Nel caso in esame il fatto che sia il concessionario a pubblicizzare direttamente la moto in esame fa quindi si che a norma di legge debba garantire la prevista garanzia di legge minima di un anno.
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