X concludere il discorso degli scontrini autostradali
Ecco la sentenza della cassazione 8certo nulla puo' di fronte a cotanto sapere di taluni)
Il disposto dell'art. 142 comma sesto del codice della strada (a mente del quale, per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova "le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonchè le registrazioni del cronotachigrafo ed i documenti relativi ai percorsi autostradali") va interpretato nel senso che l'inosservanza dei detti limiti puo' legittimamente essere acclarata "aliunde", dovendosi ritenere del pari attendibili modalità di accertamento anche meramente deduttive, affidate al prudente apprezzamento del giudice.
Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2000, n. 6457
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