Ma … quindi se passati i 50 gg , posso recedere da contratto e farmi dare indietro la caparra e la moto che ho dato al concessionario ??
Art. 2 Consegna
2.1 Appena il bene è pronto per la consegna il Venditore avvisa l’Acquirente che l’autoveicolo / motoveicolo è disponibile per l’immatricolazione (notifica all’Acquirente della disponibilità per l’immatricolazione e successiva consegna).
2.2 La consegna avviene presso il punto di vendita al pubblico del Venditore entro la data indicata nel contratto. Al termine di consegna si applica una tolleranza di 50 giorni; allo scadere di questo termine di tolleranza l’Acquirente è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni, fermo quanto previsto dall’art. 61 del Codice del Consumo, ove applicabile; il mancato rispetto dei termini di consegna e di tolleranza per cause di forza maggiore (quali, ad esempio, sommosse popolari, calamità naturali, restrizioni di licenze di importazione, sospensione/interruzione nei trasporti, interruzioni di lavoro o agitazioni sindacali che ritardino il processo di fabbricazione) o per cause imputabili all’Acquirente (quali ad esempio il ritardo dell’Acquirente nell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 6 delle presenti Condizioni generali di compravendita “Veicoli usati”), non costituisce inadempimento, anche per gli effetti dell’art. 1218 codice civile, secondo cui “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Ultima modifica di mandrake1; 29-03-2025 a 11:36
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