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Originariamente inviata da Enzofi
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Cosa dovremmo appurare?
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L’art. 75 (dal 2006), invece, sottopone ad una delle sanzioni amministrative menzionate dallo stesso dettato normativo “chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope”. Per maggior chiarezza, le sanzioni a cui si fa riferimento sono:
Sospensione della patente di guisa, del certificato di abilitazione personale per al guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
Sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
Sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
Sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, dovrà seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo in relazione alle proprie specifiche esigenze.
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È chiaramente scritto anche in questo articolo che hai linkato, non capisco cosa intendi quando dici
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E poi basta. La legge punisce chi vende droga, non chi la acquista ad uso personale e nelle quantità considerate ammesse
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A me par na bella punizione altro che legalissimo.