"La compagnia assicuratrice dell’edificio lesionato dal rogo risarciva il danneggiato e conveniva in giudizio l’assicurazione RCA del veicolo che aveva provocato l’incendio. In primo grado, il giudice spagnolo rigettava la richiesta dell’attore, ritenendo che il fatto non riguardasse la circolazione dei veicoli, atteso che il mezzo non era stato spostato da più di un giorno; in secondo grado, invece, il giudizio veniva ribaltato e la questione giunge sino alla Corte Suprema."
La Corte:
"...deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», contemplata da tale disposizione, una situazione, come quella in discussione nel procedimento principale, nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile, utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto, abbia preso fuoco,..."
La sentenza dice una cosa diversa.
Dice che è irrilevante PER UN VEICOLO ASSICURATO che questo fosse in sosta al momento del sinistro, perché la sosta fa parte naturale della circolazione, quindi, tu Compagnia assicuratrice del veicolo, devi risarcire la Compagnia assicuratrice dell'edificio danneggiato.
Ora nessuno sta dicendo che che in veicolo senza ruote non possa prendere fuoco, si sta dicendo che se prende fuoco non lo fa nell'ambito della circolazione dei veicoli.
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