Tornando alla questione della legalità della sostituzione, confermo che il faro può essere montato al posto dell'originale senza violare la legge, senza alcuna necessità di nulla osta da parte del costruttore e senza dover passare la visita e prova e relativa variazione del libretto di cirolazione, a condizione che per la sostituzione non debbano essere effettuate modifiche al veicolo.
esso infatti è un "componente", ai sensi del
regolamento UE 2018/858 del 30 maggio 2018. e come tale è omologato separatamente rispetto al veicolo.
I componenti, proprio in quanto omologati separatamente, sono interscambiabili. Un faro è un faro e può sostituire qualsiasi altro faro, se ciò non richiede nodifiche, e se lo si fa, non si viola alcun articolo del Cds.
Se però la sostituzione di un faro su un veicolo richiede modifiche alle caratteristiche costruttive del veicolo stesso, allora si incorre nell'art. 78 Cds ed è necessario procedere a visita e prova del veicolo stesso e alla conseguente variazione del libretto di circolazione.
Le caratteristiche la cui variazione richiede visita e prova sono quelle elencate nell'
Appendice V al Titolo III del Regolamento di esecuzione e attuazione del Cds.
Le caratteristiche la cui variazione richiede, oltre alla visita e prova, anche il nulla osta del costruttore del veicolo sono quelle elencate nell'
art. 236 comma 2 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Cds.
L'omologazione del faro in questione è stata fatta secondo quanto prescritto dal
Regolamento n. 113 della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE)
Tutto questo non significa che nessun poliziotto possa rompervi le scatole se fate una cosa del genere: esistono anche poliziotti che sbagliano.