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Originariamente inviata da Svarione
Fosse così semplice!
Il pedone prima di attraversare la strada deve guardare se passano le auto permettendone lo scorrimento al fine di poter attraversare tranquillamente in sicurezza e con precedenza sugli altri eventuali autoveicoli che soppraggiungono.
non deve comunque farlo di corsa, o con atteggiamenti inconsulti tali da rendere impossibili al veicolo che soppraggiunge di dargli la precedenza.
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Tutto questo era vero - ed era anche confermato da un bel po' di sentenze della Corte di Cassazione - fino all'entrata in vigore della Legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha radicalmente modificato l'art. 191 CdS, introducendo in particolare nel comma 1 la frase "[I conducenti] Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali".
Certo, se il pedone viola in qualche modo l'art. 190 CdS si ricade nel concorso di colpa e si potrebbe ancora arrivare a stabilire l'assenza di colpa del conducente se un pedone che camminasse lungo il marciapiede senza alcun preavviso attraversasse buttandosi sotto un'auto, ma in linea di massima la modifica del comma 1 dell'art. 191 sopra citata rende assai più difficile scagionare il conducente.
E in effetti, gugolando non sono riuscito a trovare una sola sentenza riferita a un sinistro successivo alla citata modifica del Cds che stabilisca la responsabilità esclusiva del pedone che attraversi sulle strisce.