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Vecchio 03-03-2008, 02:19   #67
Wotan
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Originariamente inviata da KappaElleTi Visualizza il messaggio
Ma perchè?

Adesso il paraschiena è diventato un DPI??? Da quando?

e anche guanti stivali ecc ecc...???

A me non risulta, anzi a ben vedere mi risulta che NEPPURE IL CASCO da moto sia considerato un DPI ai sensi dell'art.12 del già citato D.Lgs
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Originariamente inviata da KappaElleTi
è la stessa UNI che indica le sue norme come "volontarie"

http://www.uni.com/uni/controller/it...tociclismo.htm

volontarie significa NON obbligatorie
Questo è quello che credevo anch'io fino all'altroieri.
Effettivamente, il casco è escluso dal D.Lgs. 475/92, come già ho detto nel mio post #61, ai sensi dell'art. 1 comma 4:
4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i DPI riportati nell’allegato I
il quale allegato stabilisce quanto segue:
ELENCO ESAUSTIVO DELLE CATEGORIE DI DPI CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA
1. DPI progettati fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell’ordine (caschi, scudi ecc.).
2. DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aereosol, armi individuali deterrenti, ecc.).
3. DPI progettati e fabbricati per uso privato contro:
- Le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);
- L’umidità, l’acqua (guanti, ecc.);
- Il calore (guanti, ecc.).
4. DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente.
5. Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote.
Ma lo stesso D.Lgs. 475/92 stabilisce all'art. 1, che
1. Le norme del presente decreto si applicano ai dispositivi di protezione individuale, nel seguito indicati con la sigla DPI.
2. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossi o comunque li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza.
e all'art. 4, che
1. I DPI sono suddivisi in tre categorie.
2. Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutare l’efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi.
[...]
4. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
5. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di recepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi.
6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
[...]
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;
[...]
Essendo la prima categoria composta da DPI "destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità", è ovvio che il paraschiena non rientra tra questi.
Pure esso non sembra rientrare nella terza categoria, in quanto questa, pur riguardante "i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente", è composta esclusivamente da poche voci rigidamente elencate, nelle quali il paraschiena non sembra inscrivibile.
Pertanto il paraschiena rientrerebbe nella seconda categoria, in quanto DPI ai sensi dell'art. 1 comma 2.
In quato DPI appartenente alla seconda categoria - ma pure se fosse la terza sarebbe lo stesso - il paraschiena è soggetto a tutto quanto previsto dal decreto, e in particolare all'art. 3:
1. I DPI non possono essere immersi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell’allegato II.
2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti dalla marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all’articolo 11, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l’attestato di certificazione di cui all’articolo 7
.
[...]
4. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di DPI che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purché un apposito cartello apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformità degli stessi e l’impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario.
[...]
e all'art. 5:
1. Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria, il fabbricante o il rappresentante stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell’attestato di certificazione CE di cui all’articolo 7.
[...]
3. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto dalla dichiarazione di conformità CE di cui all’art. 11.
con tutto il relativo corredo di sanzioni previsto dall'art. 14.

Insomma, non mi pare che sussistano dubbi sul fatto che un qualsiasi paraschiena, anche per uso non motociclistico, sia pur sempre un prodotto che ha la funzione di salvaguardare la persona che lo indossi da rischi per la salute e la sicurezza, e cioè un DPI; da ciò desumo il divieto di porre in commercio un oggetto di tal genere, indipendentemente dal suo nome o dall'ambito di applicazione in cui viene proposto.
Di sicuro ci sarà qualche avvocato che tenterà di dimostrare che è possibile vendere semplici imbottiture paraschiena non omologate, a patto di non chiamarle "paraschiena", ma dato che la norma non cavilla sulla denominazione, ma va dritto al sodo e cioè alla funzione, credo proprio che quest'avvocato avrà vita dura in tribunale.
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Claudio Angeletti
L'arte della sicurezza in moto
BMW R1300GS - K1200GT 2007
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